Descrizione
Si porta a conoscenza dei cittadini che, secondo le vigenti norme contemplate sia dai regolamenti comunali, sia dall'art. 29 del codice della strada, è fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti con le strade vicinali e comunali di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica, pregiudicando la visibilità per la circolazione e creando intralcio e danneggiamenti ai mezzi ingombranti (scuolabus, camion, rimorcid,trattori etc.).
Inoltre la ramaglia di qualsiasi specie e dimensione, caduta sul piano stradale per effetto del taglio eseguito o delle intemperie, deve essere rimossa immediatamente, ripulendo, se necessario, i canali di scolo creati per far defluire l'acqua lungo le strade.
È vietato inoltre deviare, ostruire o interrompere i canali creati per lo scolo delle acque lungo le strade.
Tale obbligo permane durante l'intero arco dell' anno.
I trasgressori saranno puniti con la sanzione da 173.00 € a 694.00 €
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 9 agosto 2025, 09:41